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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.47.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
11.47.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La scadenza prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, relativamente al pagamento degli obblighi tributari sospesi a seguito degli eventi meteorologici di settembre ed ottobre 2014, verificatisi nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia, di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014, nonché dei due decreti del 5 dicembre 2014, è prorogata al 31 marzo 2015. Per i soggetti che non hanno quindi provveduto al pagamento entro il termine del 22 dicembre di cui al suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, e provvedono nei termini previsti dal presente comma, non si applicano sanzioni e interessi.
  2-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2015, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.