Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.