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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.4.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
11.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche, nelle zone dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015 per il triennio 2015-2017, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è esteso in favore delle micro, piccole e medie imprese, con unità locali ubicate nelle predette zone e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri interventi e a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 200.000 euro. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento di cui al periodo precedente.

ident. 11.45.