Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contratti di assegnazione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, possono essere prorogati dal comune dell'Aquila in favore dei proprietari, o titolari di altro diritto reale assimilabile, di abitazione danneggiata dal sisma, alla scadenza del termine assegnato per la conclusione dei lavori, per un periodo di mesi 12 e comunque, in caso di comprovati e gravissimi ritardi, fino all'effettivo ripristino dell'agibilità dell'abitazione, compresa la riattivazione delle utenze, previo pagamento di un canone di locazione, come determinato dal Comune dell'Aquila.