Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contratti di assegnazione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sono prorogati sino all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.