Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contratti di locazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, possono essere prorogati, previo assenso del proprietario ove necessario, fermi rimanendo i requisiti previsti dal suddetto articolo 7, comma 1, lettera b), sino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate con la delibera CIPE del 1o agosto 2014.