stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.18.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
11.18.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2010, n. 195, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo si provvede con risorse a carico dei rispettivi bilanci regionali.