Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.