stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.98.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
10.98.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri» sono aggiunte le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 10 gennaio 2016».
  11-ter. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «sia in Italia sia all'estero», sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  11-quater. All'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   b) è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».