Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, è aggiunto il seguente:
3-ter: A decorrere dall'anno 2014, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 445, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».