Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. A decorrere dal 1o febbraio 2015, la misura delle aliquote della gestione separata INPS non può superare il 27 per cento.
Conseguentemente, al comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, le parole da: al 30 per cento per l'anno 2015 fino alla fine del comma sono abrogate.