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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.70.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
10.70.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. A decorrere dal 1o febbraio 2015, la misura delle aliquote della gestione separata INPS non può superare il 27 per cento.

  Conseguentemente, al comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, le parole da: al 30 per cento per l'anno 2015 fino alla fine del comma sono abrogate.