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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.67.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
10.67.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 56-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Gli enti territoriali ai quali è stato rilasciato parere positivo in merito al trasferimento a titolo non oneroso del bene di proprietà dello Stato, come individuato nella relativa domanda di attribuzione, devono concludere le attività tecnico/amministrative, compresa l'eventuale regolarizzazione catastale, e confermare la richiesta del bene con delibera consiliare, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di rilascio del predetto parere e comunque, se più favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, l'Agenzia del Demanio potrà procedere direttamente all'alienazione dei beni già destinati o da destinare a finalità pubblico-sociali ad uso diretto o indiretto della collettività. Per tale tipologia di beni, l'Agenzia del Demanio, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente territoriale non ha avviato le procedure come previsto dal parere positivo rilasciato, potrà procedere direttamente all'alienazione degli stessi a favore dei soggetti che hanno avanzato richiesta all'Agenzia medesima.