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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.6.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
10.6.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo le parole: «26 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno 2015». Conseguentemente i contribuenti tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, possono adempiere all'obbligazione entro il 16 giugno 2015 senza l'applicazione di sanzioni e interessi. I Comuni per i quali all'Allegato A del Decreto Interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.