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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.37.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
10.37.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. L'efficacia dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiunti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante «Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23», è differita al 1° luglio 2015, al fine della previsione delle norme, aventi valore di legge, che stabiliscano previamente le condizioni oggettive per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con le sigarette.

ident. 10.156.10.168.