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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.20.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
10.20.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui al quarto periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, già effettuato a valere sul fondo di solidarietà comunale e risultante, per ciascun comune, dall'Allegato A del decreto ministeriale 28 novembre 2014, entro il mese di marzo 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una nuova metodologia adottata d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015 previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente.