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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.2.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
10.2.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie i seguenti soggetti:
   a) i profili della carriera di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché i sottufficiali della Guardia di Finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di servizio effettivo;
   b) i profili della carriera dirigenziale e direttiva nonché gli ufficiali della Guardia di Finanza a riposo che hanno prestato servizio per almeno 20 anni, di cui almeno tre nell'ambito di una qualifica alla quale si accede con laurea in giurisprudenza, economia e commercio o altro titolo equipollente.