Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie i seguenti soggetti:
a) i profili della carriera di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché i sottufficiali della Guardia di Finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di servizio effettivo;
b) i profili della carriera dirigenziale e direttiva nonché gli ufficiali della Guardia di Finanza a riposo che hanno prestato servizio per almeno 20 anni, di cui almeno tre nell'ambito di una qualifica alla quale si accede con laurea in giurisprudenza, economia e commercio o altro titolo equipollente.