Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Il comma 242 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
9-ter. A decorrere dal 2015, agli oneri di cui al comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.