Al comma 1, premettere il seguente:
01. I soggetti privi di reddito, a seguito della perdita di lavoro, possono volontariamente compensare il pagamento delle imposte a qualunque titolo dovute, con la prestazione di lavori di pubblica utilità, ovvero nei settori socio-assistenziali. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di detta compensazione.