Al comma 1, premettere i seguenti:
01. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive, nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
02. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del reddito da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 01, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
03. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 01, l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.