Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 17-ter, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sui reddito» sono inserite le seguenti parole: «né ai corrispettivi di prestazioni di servizi rese agli enti pubblici di cui al comma 1 da consorzi che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati ovvero in nome proprio e per conto proprio e dei consorziati».