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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.104.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
10.104.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale disposta dal comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è prorogato per ulteriori 12 mesi. Pertanto la durata del piano di ammortamento è prolungata di 12 mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213. Conseguentemente agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma, si provvede nell'anno 2015 a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente comma.