Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).
1. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015», e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «e di 130 milioni di euro per l'anno 2015».