Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Facoltà per i Comuni in condizioni di squilibrio finanziario di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti).
I comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico previsto al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno la facoltà di rinunciare al predetto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente. Il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulatesi. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale. Il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali.