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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.023.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
10.023.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini di pagamento IMU agricola).

  Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole «26 gennaio 2015» sono sostituite con le parole «16 giugno 2015». I Comuni per i quali all'Allegato A del decreto interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».