Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Sanzioni Patto per mero ritardo comunicazioni dati).
Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, aggiungere il seguente comma:
«3-ter. A decorrere dall'anno 2014, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».