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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.021.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
10.021.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Possibilità di copertura con alienazioni di parte del disavanzo da Fondo crediti di dubbia esigibilità 2015 degli enti sperimentatori).

  Al paragrafo n. 3.3 dell'allegato 4.2 «PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA» al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, prima delle parole «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio» sono inserite le seguenti: «Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione».