Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro e previdenza sociale).
1. Alla legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, comma 310, alla lettera e) aggiungere il seguente punto:
c-quater) allo scopo di rafforzare la presenza sul territorio in termini di migliore efficienza del servizio erogato ai cittadini, anche al fine di raggiungere il parametro di cui alla lettera c-bis) nonché quelli previsti agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2015, disciplina le ipotesi di consorzio, anche temporaneo, fra istituti di patronato.