Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
Art. 10-bis.
(Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo).
1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 620, dell'articolo 1 le parole: «Entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2015»;
b) al comma 623, le parole: «entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015»;
c) al comma 624, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014»;
2) dopo le parole: «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e».