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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.014.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
10.014.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri», sono inserite le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le seguenti parole: «, sia in Italia sia all'estero» sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». In fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».