Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2014 mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.