Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1 comma 424, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono comunque fatte salve le procedure di reclutamento in relazione a specifici fabbisogni concernenti figure professionali non rinvenibili tra le professionalità dei lavoratori in soprannumero».