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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.84.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.84.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, che disciplinano i criteri di costituzione, l'ambito e le modalità di esercizio e di finanziamento delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale vigenti alla data del 31 dicembre 2014, sono prorogate per gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 152 del 2001, con riconoscimento convalidato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 20 della legge medesima, a condizione che tali istituti di patronato richiedano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in forma consortile entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 20 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Qualora entro il 31 dicembre 2017, gli istituti di patronato che hanno richiesto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in forma consortile, non si costituiscano in un unico patronato, ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152.