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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.77.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.77.

  Dopo il comma 12, aggiungere in fine, i seguenti:
  12-bis. All'articolo 1, comma 523, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole da: «Per gli anni» sino a: «2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2013 al 2017».
  12-ter. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché al fine di consentire il pieno svolgimento dei compiti istituzionali connessi alla partecipazione nell'ambito delle competenti sedi dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, un decreto legislativo finalizzato al riordino delle modalità di finanziamento della predetta Autorità, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) rispetto delle garanzie di autonomia e indipendenza dell'Autorità nell'organizzazione amministrativa della struttura e dei servizi e nell'esercizio delle funzioni attribuite ad essa dalla legge e dalla normativa europea, anche in un'ottica di contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica;
   b) razionalizzazione del regime di finanziamento al fine di porre gli oneri di funzionamento dell'Autorità a carico dei soggetti, titolari di trattamenti di dati, operanti in settori di particolare rilevanza e comunque oggetto di controllo da parte del Garante ai sensi della normativa vigente;
   c) graduazione del contributo dei soggetti di cui alla lettera b), in funzione di parametri economico-finanziari, dimensionali o relativi alla particolare rilevanza nell'ambito della materia trattata, prevedendo comunque limiti massimi di contribuzione. Possibilità di stabilire misure forfettarie di determinazione dell'onere da porre a carico delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, definendo le relative modalità di corresponsione e comunque in misura complessivamente non superiore agli stanziamenti posti attualmente a carico del bilancio dello Stato.

  12-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 12-ter è adottato, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, con particolare riferimento agli aspetti finanziari e di bilancio, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
  12-quinquies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 12-ter, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
  12-sexies. Dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.