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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.76.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.76.

  All'articolo 1, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
  12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché all'articolo 23-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con la sospensione della retribuzione in tutte le sue componenti, collocare fuori ruolo propri dipendenti rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Con la medesima decorrenza, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, si applica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.