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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.75.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.75.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 2967 dopo il comma 557-quater sono inseriti i seguenti:
  557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1° gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione.
  557-sexies. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».