Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
12-bis. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera b), delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a decorrere dal 2017.