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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.68.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.68.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
   b) le parole da: «, decorsi i quali» fino a: «cessato», sono sostituite dalle seguenti: «. Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base al criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, comma 2, e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intende esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, comma 2, per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore,».