Aggiungere in fine il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
il primo capoverso del comma 424: «Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'ammissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità», è sostituito dal seguente: «Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, all'immissione nei ruoli dei destinatari di procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 529 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità».