Aggiungere in fine il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 421 le parole: «trenta giorni» sono sostituite da: «novanta giorni», le parole: «i predetti enti» sono sostituite da: «le Regioni», la parola: «superiore» è sostituita da: «differente».
Al comma 422 la parola: «novanta» è sostituita da: «centoventi».