Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. La locuzione «le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale» contenuta nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le risorse ivi previste sono esclusivamente quelle da imputare ai fondi per le risorse decentrate, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.