Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. È facoltà dei comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario ai sensi del Titolo secondo del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, rinunciare al detto Fondo e ricorrere a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulatesi. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno l'obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito della dichiarazione di eccedenza del personale.