Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
12-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti: «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità».