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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.22.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.22.

  Dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
  12-bis. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela e la conservazione del patrimonio bio-diverso mediante azioni e interventi di personale specializzato nel territorio nazionale, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, la dotazione organica degli Operatori e Collaboratori di cui alla Tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è incrementata di 1400 unità di personale.
  12-ter. In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, transita nel ruolo degli operatori di cui al precedente comma.
  12-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 12-ter, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad inquadrare nel ruolo di operatore, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche-amministrative connesse, il personale a tempo determinato, assunto, da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985.
  12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12-bis, 12-ter, 12-quater, nel limite della spesa di 48.800.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) quanto a 42.969.000 di euro a valere sulle risorse alla tabella 12 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 2 comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   b) quanto a 1.500.000 di euro, sulle risorse previste dall'articolo 1 e 2 della legge 5 aprile 1985, n. 124 e dall'articolo 1, comma 24 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   c) per i restanti 4.300.000 di euro tramite corrispondente riduzione alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», cui apportare la seguente variazione in diminuzione: 2015: - 4300.000.