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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.20.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.20.

  Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015. Entro il medesimo termine le agenzie fiscali possono disporre una riduzione sino al 30 per cento dell'organico delle posizioni di livello dirigenziale non generale delle agenzie fiscali, da computare in aggiunta alla riduzione già prevista dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a, punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedendo contestualmente, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle stesse posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 15 per cento, l'istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale, da affidare a funzionari della terza area di provata esperienza e capacità secondo criteri di conferimento degli incarichi e di remunerazione degli stessi da disciplinare a cura delle medesime agenzie. Ai fini del rapporto numerico cui è collegata, ai sensi del citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la determinazione dell'organico degli uffici dirigenziali generali, si tiene conto del numero di posizioni organizzative istituite in esito a quanto disposto dal presente comma.