Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è consentito alle amministrazioni pubbliche, anche a carattere locale, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato almeno sino al 31 dicembre 2015, del personale destinatario di procedure di reclutamento a tempo indeterminato o che ha già superato una procedura concorsuale.