Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 426 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente comma: «426-bis In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 426 le stesse non si applicano alle procedure previste dall'articolo 1, comma 529 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 qualora le Regioni interessate abbiano già dato inizio alle procedure di stabilizzazione ivi previste con l'approvazione di apposite delibere dei Consigli Regionali».