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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.183.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.183.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
  11-ter. All'onere determinato per l'anno 2015 dalla disposizione di cui al comma 11-bis del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato comma 11-bis del presente articolo anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, – comma 9, del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.