Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Dopo l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente comma: 4-bis). Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate.