stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.146.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.146.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione del rilascio della certificazione riguardante le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, non ricompresa nei LEA, anche in relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 2010, n. 207 e di avviare la riorganizzazione e l'unificazione del procedimento relativo ai controlli sullo stato di salute dei lavoratori, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 5:
    a) sostituire: «2013» con: «2015»;
    b) le parole: «per le medesime finalità di cui alla lettera a)» sono sostituite con i seguenti periodi: «ed effettuati dai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per il ricorso ai medici di cui al periodo precedente».

  2) Al comma 5-bis, le parole: «dalle Aziende Sanitarie Locali» sono sostituite con i seguenti periodi: «dai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per il ricorso ai medici di cui al periodo precedente».