Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».
2-ter. Agli oneri del comma 2-bis si provvede mediante la riduzione di 1 punto percentuale per l'anno 2016 e di 1,2 punti percentuale per l'anno 2017 delle aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e di cui all'articolo 6 commi 8 e 9 e all'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.